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STRUTTURE PER IL COMMIATO
(art. 17, L.R. della Puglia 15.12.2008, n. 34)
estratto commentato da Mario Esposito

 
     
 

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  Premessa  
 

Nella Regione Puglia le strutture per il commiato, locali in cui su richiesta dei familiari del defunto o altri aventi titolo, sono destinati a ricevere ed esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e dignitoso congedo dalla salma, sono regolamentati dalla Legge Regionale 15.12.2008, n. 34 e dal Regolamento di esecuzione dell'11.03.2015, n. 8.

Le predette strutture possono essere autorizzate in due differenti tipologie, ovvero:

a)  per soggetti già riconosciuti cadaveri (definiti tali dopo l’accertamento necroscopico),

b)  per la custodia e l’esposizione delle salme (definite tali prima dell'accertamento necroscopico).

Nel primo caso, l’art. 15, comma 6, del R.R. n. 8/2015 prevede che: "non sono necessari i requisiti di cui alla lett. c) del comma 3 e alla lett. b) del comma 5” del medesimo art. 15, e cioè:

§   comma 3,  punto c) : disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme;

§  comma 5,punto b) : apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione.

Le due tipologie di strutture si distinguono pertanto nella possibilità di ricevere solo cadaveri, quindi dopo che sia stata effettuata la certificazione necroscopica da parte del medico dell'ASL competente, oppure di ricevere le salme che, potranno in tal caso, trascorrere nella struttura il periodo di osservazione previsto prima della sepoltura.

 
     
  UBICAZIONE  
  L'art. 17, comma 5, della L.R. n. 34/2008 prevede che: "Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale".  
  In alcune circostanze le strutture per il commiato sono state realizzate all'interno dei centri abitati, innescando contenziosi definiti dal Tribunale Amministrativo Regionale (vedi sentenza TAR Lecce, sez. I, del 7.2.2019, n. 197) in favore dei ricorrenti; in alcuni casi sono stati delegittimati anche gli atti rilasciati dai progettisti e dalle amministrazioni comunali.    
  E' utile rammentare che l'art. 4 - "Funzioni e compiti dei comuni" -, comma 3, della L.R. n. 34/2008 è stato modificato dall'art. 35, comma 1, lett. a) della L.R. 25.2.2010, n. 4, inserendo anche le strutture per il commiato tra le deroghe di costruzione o ampliamento di cimiteri e di crematori nella fascia rispetto di 200 mt. dai centri abitati. Ne consegue pertanto che, anche tali strutture devono essere realizzate fuori dai centri abitati ad adeguata distanza.
La modifica introdotta nel 2010 dalla legge regionale n. 4 viene spesso ignorata in quanto deve essere letta nel testo aggiornato, derivandone poi l'interpretazione con la deroga per le fasce di rispetto dei centri abitati.
 
     
  AUTORIZZAZIONI  
  La progettazione di dette strutture deve essere preventivamente autorizzata dai Comuni che, per la specifica destinazione d'uso dovranno verificare il rispetto dei i requisiti igienico‐sanitari previsti dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate (art. 15, co. 2, R.R. n. 8/2015), nonché di quelli indicati nel comma 3, dell'art. 15 del R.R. n. 8/2015, ai fini del rilascio del Permesso di Costruire (D.P.R. 380/2001).  
  La dichiarazione di agibilità con gli specifici requisiti previsti (art. 15, co. 2 e 3, R.R. n. 8/2015) deve essere rilasciata per l'uso previsto (struttura per il commiato per cadaveri o per salme e cadaveri).  
  L'autorizzazione all'esercizio deve essere rilasciata dal Comune ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del R.R. n. 8/2015 per come indicato dall'art. 15, co. 1 e co. 7 del R.R. n. 8/2015, sulla base delle evidenze documentali e delle abilitazioni professionali per il direttore ed i necrofori indicati dal predetto regolamento regionale.    
     
  REQUISITI STRUTTURALI
Art. 15, comma 3, R.R. n. 8/2015: 3) Le strutture per il commiato devono possedere:
a. accessibilità autonoma alla struttura, con possibilità di accesso dall’esterno per i visitatori;
b. camera ardente;
c. disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme; (no, se solo cadaveri)
d. locale spogliatoio per il personale;
e. deposito per il materiale;
f. servizio igienico per il personale;
g. servizi igienici distinti per sesso per i visitatori, con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili;
h. eventuale locale per ristoro.
 
     
  REQUISITI IMPIANTISTICI
Art. 15, comma 4, R.R. n. 8/2015:
4) Le strutture devono essere dotate di condizionamento ambientale dell’aria che assicuri le seguenti caratteristiche microclimatiche:
a. temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18ºC enumero minimo di ricambi d’aria per ogni ora: 15 v/h per i locali con presenza di salme;
b. umidità relativa 60 ± 5%.

Art. 15, comma 5, R.R. n. 8/2015: 5) La dotazione minima impiantistica richiesta è la seguente:
a. impianto illuminazione di emergenza;
b. apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione. (no, se solo cadaveri)
c. gruppo di continuità che garantisca il funzionamento dell’impianto di climatizzazione e illuminazione.
 
     
  L’art. 15, comma 2, del R.R. n. 8/2015, recita:
“Le strutture devono essere in possesso del certificato di agibilità e dei requisiti igienico‐sanitari previsti dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate”.
Quindi occorre consultare il R.R. della Puglia del 13.01.2005, n. 3 sui “Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie”, al punto C.02.06 SERVIZIO MORTUARIO
Il Servizio mortuario deve disporre di spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente.
In termini di accessibilità devono essere consentite l’entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura.
Deve essere garantito un accesso dall’esterno per i visitatori.
REQUISITI STRUTTURALI
Il servizio deve essere dotato di:
- locale osservazione/sosta salme dotato di idoneo impianto di refrigerazione;
- camera ardente;
- locale preparazione personale;
- servizi igienici per il personale;
- servizi igienici per i parenti;
- sala per onoranze funebri al feretro che garantisca la privacy dei familiari; deve essere garantito il condizionamento dell’aria ambiente;
- deposito materiale.
- locali per eventuali riscontri anatomo-patologici, ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n.83, ove tali riscontri non siano affidabili all’esterno, tramite apposita convenzione.
REQUISITI IMPIANTISTICI
Il Servizio mortuario deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrometriche:
- temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18ºC per i locali con presenza di salme;
- umidità relativa 60% ± 5%;
- numero minimo di ricambi d’aria per ogni ora: 15 v/h.
E’ prevista la seguente dotazione minima impiantistica:
• impianto illuminazione di emergenza.
Per l’impianto di refrigerazione deve essere prevista la continuità elettrica.
 
     
  CONCLUSIONI  
  Le strutture per il commiato devono essere ubicate fuori dai centri abitati, devono essere realizzare rispettando i i requisiti strutturali ed impiantistici previsti dalla suindicata normativa tecnica, e devono essere autorizzate all'esercizio dai Comuni (art. 15, comma 7, del R.R. n. 8/2015) con le procedure ordinarie.  
  La Regione Puglia con la Circolare esplicativa del 30.07.2015, prot. n. AOO_152/10790 ha ribadito che l'esercizio dell'attività funebre è soggetta ad autorizzazione sanitaria e non a SCIA, pertanto anche l'autorizzazione delle strutture per il commiato dovrà seguire tale procedura.  
     
     
  Normativa di riferimento:
L.R. Puglia 15.12.2008, n. 34 - Art. 17;
L.R. Puglia 25.02.2010, n. 4 - art. 35, comma 1, lett. a);
R.R. Puglia 11.03.2015, n. 8 - Art. 15;
 
     
     
 

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