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Attività  di  Affittacamere o 

di Bed and Breakfast (B&B)

nella Regione Puglia

 
 

commento ed estratti normativi

 
 

a cura di Mario Esposito

 
     
     
  Da alcuni anni tra le attività ricettive che riscuotono indubbio successo per il turismo di massa, in alternativa ai tradizionali alberghi, vi sono i Bed and Breakfast (letteralmente: letto e colazione) od anche gli esercizi di affittacamere.
Locali decisamente più competitivi a livello di prezzo, con alcune differenze che non tutti conoscono.

Attività di Affittacamere
La normativa nazionale in materia ha disciplinato l’attività di affittacamere già dal 1939 con la Legge n. 1111 del 16.06.1939, integrata e modificata dalla L. 17.05.1983, n. 217 - Legge quadro per il turismo , che prevedono:

L. 16 giugno 1939, n. 1111 - Disciplina degli affittacamere.
Art. 2
Gli affittacamere possono fornire alle persone alloggiate anche i pasti esclusa però la somministrazione di bevande superalcoliche.

L. 17 maggio 1983, n. 217 – Legge quadro per il turismo
Art. 6. - Strutture ricettive
……………..
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non piu' di sei camere ubicate in non piu' di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

In sintesi la normativa nazionale prevede che l’attività può essere svolta con utilizzo di sei camere ammobiliate ed è consentito fornire alle persone alloggiate anche i pasti, con l’esclusione della somministrazione di bevande superalcoliche.

Vediamo ora cosa è previsto nella Regione Puglia. La materia è contemplata dalla L.R. n. 11/1999.

Legge Regionale 11.02.1999, n. 11 - "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro". (BURP n. 18 del 19 febbraio 1999)
Art. 41 - (Definizione)
1. L'attività ricettiva può essere svolta attraverso:
a) residenze turistiche o residence;
b) case e appartamenti per vacanza.
2. Sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio e servizi in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o più vani arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.
3. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari.
Art. 43 (Definizione)
1. Sono strutture extralberghiere non soggette a classificazione:
a) le case per ferie;
b) gli esercizi di affittacamere.
Art. 44 - (Case per ferie)
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali,culturali, assistenziali, religiose e sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Art. 46 - (Esercizi di affittacamere)
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio in forma professionale e continuativa (1), e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal medesimo titolare di esercizio.
2. L’attività di affittacamere può essere svolta in forma complementare all’esercizio di ristoro (1).
Art. 47 - (Requisiti minimi per l'esercizio di affittacamere)
1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-edilizie previste, per i locali di abitazione, dal regolamento comunale.
 
 

2. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.
3. Nelle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
4. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente, calda e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio.
5. Per le camere da letto l'arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.
6. Qualora i posti letto siano più di quattro, l'esercizio dovrà essere dotato di doppi servizi.
Art. 59 (Domanda per l’autorizzazione) 1. La domanda di autorizzazione, indirizzata al Sindaco del Comune in cui è ubicato l’esercizio, deve indicare: a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante; b) quando la domanda è presentata da persona giuridica, occorre l’indicazione dell’ente e della persona che ne ha la rappresentanza legale, con menzione del mandato; c) la denominazione prescelta, che non potrà essere uguale ad altra già esistente nel territorio comunale; d) il periodo di apertura (annuale o stagionale); e) il titolo legale di disponibilità dell’esercizio; f) la classificazione assegnata, ove prevista; g) l’ubicazione della struttura; h) gli estremi identificativi della concessione edilizia ove prevista. A seconda delle strutture ricettive, di cui ai successivi commi la domanda deve riportare anche le eventuali altre indicazioni e deve essere corredata della prevista documentazione.
……………..
7. Comparto affittacamere. Chi intende esercitare l’attività di affittacamere è soggetto a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune ove sono ubicati gli immobili. L’attività di affittacamere necessita d’iscrizione nel registro delle imprese (1). Alla domanda per ottenere la licenza di esercizio deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti elementi: a) estremi del certificato di abitabilità; b) numero dei vani destinati alla ospitalità con l’esatta ubicazione; c) numero dei posti letto; d) numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti; e) servizi accessori offerti; f) eventuale servizio di ristorazione. Oltre alla relazione tecnica, alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute del versamento delle tasse di concessione a norma della vigente legislazione in materia. Qualora l’attività di affittacamere viene esercitata nei modi previsti dall’art. 46, comma 2, della presente legge, alla domanda il titolare e/o il gestore deve allegare anche il certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall’art. 5 della legge n. 217 del 1983.
(1): Integrazioni introdotte dalla L.R. 18 febbraio 2014, n. 6 (BURP n. 25 del 24-02-2014)

La L.R. n. 11/99 della Regione Puglia prevede, a differenza della normativa nazionale, che l’attività può essere svolta in sei camere, (quindi ricettività massima di 12 ospiti), con la possibilità di effettuare il servizio di ristoro.

Gli immobili devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-edilizie previste per i locali di abitazione, e dal regolamento comunale Edilizio e di Igiene.

L’attività di affittacamere può essere avviata con SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 59/2010 – Legge 241/1990, art. 19, comma 2, ovvero tramite portale del SUAP.
Appare opportuno rammentare che, in caso di preparazione e somministrazione di alimenti, dovrà essere presentata DIA Alimentare, (notifica unità d’impresa del settore alimentare ai sensi dell’art. 6 del Reg. C.E. n. 852/2004) al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di riferimento e, pertanto, dotarsi di procedura di autocontrollo basata sul sistema HACCP, nonché di Attestato di partecipazione al corso di formazione del personale alimentarista previsto dalla L.R. della Puglia 24.07.2007, n. 22.

Attività di Bed and Breakfast
La Legge 29 marzo 2001, n. 135 - "Riforma della legislazione nazionale del turismo", ha demandato alle regioni la disciplina delle attività turistiche. Pertanto ogni Regione ha definito gli standard dei B&B.
La Regione Puglia con la L.R. 24.07.2001, n. 17 - Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere)", ha definito l’attività di B&B, che è stata in seguito abrogata dalla L.R. 7.8.2013, n. 27 - “Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)”. (scompare l’attività di affittacamere).
Il comma 2 dell’art. 1 della L.R. 27/2013 individua due tipologie di B&B: quella gestita “a conduzione familiare” e quella gestita “in forma imprenditoriale”.
Il testo della L.R. 27/2013 è pubblicato sul BURP n. 111 del 9.8.2013, visionabile dal sito della Regione Puglia: (http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-1.htm&anno=xliv&num=111)
In particolare nell’attività di B&B, a differenza dell’attività di affittacamere, non è possibile preparare e somministrare pasti, ma solo fornire la prima colazione.
Inoltre, per la tipologia gestita “a conduzione familiare”, è possibile fornire alloggio in non più di tre camere per un massino di n. 9 posti letto.
Mentre per quella gestita “in forma imprenditoriale”, è possibile fornire alloggio in non più di sei camere per un massino di n. 18 posti letto.

L’attività può essere avviata con SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), trasmessa al Comune di riferimento e, redatta su apposita modulistica approvata con D.D. del Servizio Turismo della Regione Puglia del 13.12.2013, n. 123, pubblicata sul BURP n. 168 del 19.12.2013.
Appare opportuno rammentare che, per la gestione di B&B in forma imprenditoriale, dovrà essere presentata DIA Alimentare, (notifica unità d’impresa del settore alimentare ai sensi dell’art. 6 del Reg. C.E. n. 852/2004) al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di riferimento. Ed inoltre, per come indicato nel punto f) dell’Allegato 1, per la prima colazione vi è l’obbligo di comunicare gli ingredienti utilizzati, avendo cura di indicare le sostanze o i prodotti che provocano allergie o intolleranze alimentari. (Reg. U.E. 1169/2011 – All. 2).

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L.R. 27/2013, l’esercizio dell’attività di B&B non comporta cambio di destinazione d’uso dell’immobile. I locali adibiti a B&B devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per l’uso abitativo dai regolamenti comunali vigenti, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative in materia di edilizia, di urbanistica, di pubblica sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
Si evidenzia che, nel comma 5, dell’art. 1, della L.R. 27/2013, si legge: I requisiti minimi obbligatori richiesti per l’esercizio dell’attività di B&B sono elencati nell’Allegato 1.

Allegato 1 :
Servizi e requisiti minimi obbligatori richiesti per svolgere l’attività di B&B:
a. il “servizio bagno” deve essere autonomo rispetto alle esigenze della famiglia ospitante e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere;
b. la superficie minima deve essere uguale o superiore a 8 metri quadrati per le camere con un posto letto, a 12 metri quadrati per
le camere con due posti letto, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni posto letto in più. Le presenti norme prevalgono sui regolamenti edilizi e d’igiene comunali;
c. pulizia quotidiana dei locali negli orari comunicati al cliente dal titolare o da persona da lui incaricata;
d. fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana e a cambio dell’ospite;
e. fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
f. somministrazione, esclusivamente in uno degli spazi familiari condivisi, della prima colazione, preferendo prodotti tipici e tradizionali, meglio se biologici o contraddistinti da marchi di tutela e/o di qualità. Nell’ambito della prima colazione possono essere offerti in aggiunta - e chiaramente indicati -, altresì, alimenti tipici locali elaborati con l’attenzione domestica normalmente in uso nel nucleo familiare del gestore. In tale circostanza, vi è l’obbligo di comunicare gli ingredienti utilizzati, avendo cura di sollecitare l’esplicitazione di intolleranze e allergie alimentari.

Dalla lettura dell’allegato 1 si rileva che, la superficie delle camere da letto, a differenza di quanto indicato dal D.M. 5.7.1975 sui locali d’abitazione, anziché 9 mq. per la singola e 14 mq. per la doppia, scendono rispettivamente a 8 mq. e 12 mq. Inoltre, per camere più ampie è possibile aggiungere un posto letto ogni 4 mq. di superficie disponibile. Tale regole prevalgono sui regolamenti edilizi e di igiene.

Differenze normative nell’attività di B&B e di affittacamere:

 

 
 

 

bed and breakfast

 

 

 

affittacamere

 

 

 

 

ricettività

n. 3 camere - n.   9 posti letto

n. 6 camere - n. 18 posti letto

 
familiare
imprenditoriale

ricettività

max 6 camere - n- 12 posti letto

 

 

 

 

superficie stanze letto

n. 1 posto letto -  8 mq.

n. 2 posti letto - 12 mq.

n. 3 posti letto - 16 mq.

       n. 4 posti letto - 20 mq., ecc.

 

 

superficie stanze letto

1 posto letto -  9 mq.

2 posti letto - 14 mq.

 

 
 

 

 

 

servizi igienici

1 per la famiglia

1 ogni 2 camere

 

 

servizi igienici

1 per la famiglia

1 fino a 4 posti letto

2 oltre 4 posti letto

 

 

 

somministrazione alimenti

1° colazione (solo)

 

somministrazione alimenti

1° colazione e pasti

 
     
 

dicembre 2015                                                                                                                 Mario Esposito 

 
 

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