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Da alcuni anni tra le
attività ricettive che riscuotono indubbio successo per il turismo di
massa, in alternativa ai tradizionali alberghi, vi sono i Bed and
Breakfast (letteralmente: letto e colazione) od anche gli esercizi di
affittacamere.
Locali decisamente più competitivi a livello di prezzo, con alcune
differenze che non tutti conoscono.
Attività di Affittacamere
La normativa nazionale in materia ha disciplinato l’attività di
affittacamere già dal 1939 con la Legge n. 1111 del 16.06.1939,
integrata e modificata dalla L. 17.05.1983, n. 217 - Legge quadro per il
turismo , che prevedono:
L. 16 giugno 1939, n. 1111 -
Disciplina degli affittacamere.
Art. 2
Gli affittacamere possono fornire alle persone alloggiate anche i pasti
esclusa però la somministrazione di bevande superalcoliche.
L. 17 maggio 1983, n. 217 – Legge quadro per il turismo
Art. 6. - Strutture ricettive
……………..
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non piu' di sei
camere ubicate in non piu' di due appartamenti ammobiliati in uno stesso
stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi
complementari.
In sintesi la normativa nazionale prevede che l’attività può essere
svolta con utilizzo di sei camere ammobiliate ed è consentito fornire
alle persone alloggiate anche i pasti, con l’esclusione della
somministrazione di bevande superalcoliche.
Vediamo ora cosa è previsto nella Regione Puglia. La materia è
contemplata dalla L.R. n. 11/1999.
Legge Regionale 11.02.1999, n. 11 - "Disciplina delle strutture
ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle
attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e
delle associazioni senza scopo di lucro". (BURP n. 18 del 19 febbraio
1999)
Art. 41 - (Definizione)
1. L'attività ricettiva può essere svolta attraverso:
a) residenze turistiche o residence;
b) case e appartamenti per vacanza.
2. Sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite
in forma imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio e servizi
in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o più vani
arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un
complesso immobiliare unitario.
3. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in forma
imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti, composti
da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e
collocati anche in più complessi immobiliari.
Art. 43 (Definizione)
1. Sono strutture extralberghiere non soggette a classificazione:
a) le case per ferie;
b) gli esercizi di affittacamere.
Art. 44 - (Case per ferie)
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali
commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti
senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali,culturali,
assistenziali, religiose e sportive, nonchè da enti o aziende per il
soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Art. 46 - (Esercizi di affittacamere)
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di
sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno
stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio in forma professionale e
continuativa (1), e, eventualmente, servizi complementari, come la
ristorazione se svolta dal medesimo titolare di esercizio.
2. L’attività di affittacamere può essere svolta in forma complementare
all’esercizio di ristoro (1).
Art. 47 - (Requisiti minimi per l'esercizio di affittacamere)
1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le
caratteristiche strutturali e igienico-edilizie previste, per i locali
di abitazione, dal regolamento comunale. |
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2. Gli affittacamere
devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i
seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una
volta alla settimana;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta
alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.
3. Nelle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere
senza attraversare locali o servizi destinati alla famiglia o ad altro
ospite.
4. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di un servizio
igienico-sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente, calda e
fredda, vasca da bagno o doccia, specchio.
5. Per le camere da letto l'arredamento minimo deve essere costituito
da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.
6. Qualora i posti letto siano più di quattro, l'esercizio dovrà essere
dotato di doppi servizi.
Art. 59 (Domanda per l’autorizzazione) 1. La domanda di autorizzazione,
indirizzata al Sindaco del Comune in cui è ubicato l’esercizio, deve
indicare: a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del
gestore e del suo eventuale rappresentante; b) quando la domanda è
presentata da persona giuridica, occorre l’indicazione dell’ente e della
persona che ne ha la rappresentanza legale, con menzione del mandato; c)
la denominazione prescelta, che non potrà essere uguale ad altra già
esistente nel territorio comunale; d) il periodo di apertura (annuale o
stagionale); e) il titolo legale di disponibilità dell’esercizio; f) la
classificazione assegnata, ove prevista; g) l’ubicazione della
struttura; h) gli estremi identificativi della concessione edilizia ove
prevista. A seconda delle strutture ricettive, di cui ai successivi
commi la domanda deve riportare anche le eventuali altre indicazioni e
deve essere corredata della prevista documentazione.
……………..
7. Comparto affittacamere. Chi intende esercitare l’attività di
affittacamere è soggetto a preventiva autorizzazione amministrativa
rilasciata dal Comune ove sono ubicati gli immobili. L’attività di
affittacamere necessita d’iscrizione nel registro delle imprese (1).
Alla domanda per ottenere la licenza di esercizio deve essere allegata
una relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti elementi: a)
estremi del certificato di abitabilità; b) numero dei vani destinati
alla ospitalità con l’esatta ubicazione; c) numero dei posti letto; d)
numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti; e) servizi
accessori offerti; f) eventuale servizio di ristorazione. Oltre alla
relazione tecnica, alla domanda devono essere allegate le copie delle
ricevute del versamento delle tasse di concessione a norma della vigente
legislazione in materia. Qualora l’attività di affittacamere viene
esercitata nei modi previsti dall’art. 46, comma 2, della presente
legge, alla domanda il titolare e/o il gestore deve allegare anche il
certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli
esercenti il commercio previsto dall’art. 5 della legge n. 217 del 1983.
(1): Integrazioni introdotte dalla L.R. 18 febbraio 2014, n. 6 (BURP
n. 25 del 24-02-2014)
La L.R. n. 11/99 della Regione Puglia prevede, a differenza della
normativa nazionale, che l’attività può essere svolta in sei camere,
(quindi ricettività massima di 12 ospiti), con la possibilità di
effettuare il servizio di ristoro.
Gli immobili devono possedere le caratteristiche strutturali e
igienico-edilizie previste per i locali di abitazione, e dal regolamento
comunale Edilizio e di Igiene.
L’attività di affittacamere può essere avviata con SCIA (Segnalazione
Certificata di Inizio Attività), ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
59/2010 – Legge 241/1990, art. 19, comma 2, ovvero tramite portale del
SUAP.
Appare opportuno rammentare che, in caso di preparazione e
somministrazione di alimenti, dovrà essere presentata DIA Alimentare,
(notifica unità d’impresa del settore alimentare ai sensi dell’art. 6
del Reg. C.E. n. 852/2004) al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di
riferimento e, pertanto, dotarsi di procedura di autocontrollo basata
sul sistema HACCP, nonché di Attestato di partecipazione al corso di
formazione del personale alimentarista previsto dalla L.R. della Puglia
24.07.2007, n. 22.
Attività di Bed and Breakfast
La Legge 29 marzo 2001, n. 135 - "Riforma della legislazione nazionale
del turismo", ha demandato alle regioni la disciplina delle attività
turistiche. Pertanto ogni Regione ha definito gli standard dei B&B.
La Regione Puglia con la L.R. 24.07.2001, n. 17 - Istituzione e
disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast
(affittacamere)", ha definito l’attività di B&B, che è stata in seguito
abrogata dalla L.R. 7.8.2013, n. 27 - “Disciplina dell’attività
ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)”. (scompare l’attività di
affittacamere).
Il comma 2 dell’art. 1 della L.R. 27/2013 individua due tipologie di
B&B: quella gestita “a conduzione familiare” e quella gestita “in forma
imprenditoriale”.
Il testo della L.R. 27/2013 è pubblicato sul BURP n. 111 del 9.8.2013,
visionabile dal sito della Regione Puglia: (http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-1.htm&anno=xliv&num=111)
In particolare nell’attività di B&B, a differenza dell’attività di
affittacamere, non è possibile preparare e somministrare pasti, ma solo
fornire la prima colazione.
Inoltre, per la tipologia gestita “a conduzione familiare”, è possibile
fornire alloggio in non più di tre camere per un massino di n. 9 posti
letto.
Mentre per quella gestita “in forma imprenditoriale”, è possibile
fornire alloggio in non più di sei camere per un massino di n. 18 posti
letto.
L’attività può essere avviata con SCIA (Segnalazione Certificata di
Inizio Attività), trasmessa al Comune di riferimento e, redatta su
apposita modulistica approvata con D.D. del Servizio Turismo della
Regione Puglia del 13.12.2013, n. 123, pubblicata sul BURP n. 168 del
19.12.2013.
Appare opportuno rammentare che, per la gestione di B&B in forma
imprenditoriale, dovrà essere presentata DIA Alimentare, (notifica unità
d’impresa del settore alimentare ai sensi dell’art. 6 del Reg. C.E. n.
852/2004) al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di riferimento. Ed
inoltre, per come indicato nel punto f) dell’Allegato 1, per la prima
colazione vi è l’obbligo di comunicare gli ingredienti utilizzati,
avendo cura di indicare le sostanze o i prodotti che provocano allergie
o intolleranze alimentari. (Reg. U.E. 1169/2011 – All. 2).
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L.R. 27/2013, l’esercizio
dell’attività di B&B non comporta cambio di destinazione d’uso
dell’immobile. I locali adibiti a B&B devono possedere le
caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per l’uso
abitativo dai regolamenti comunali vigenti, nel pieno rispetto delle
prescrizioni normative in materia di edilizia, di urbanistica, di
pubblica sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
Si evidenzia che, nel comma 5, dell’art. 1, della L.R. 27/2013, si
legge: I requisiti minimi obbligatori richiesti per l’esercizio
dell’attività di B&B sono elencati nell’Allegato 1.
Allegato 1 :
Servizi e requisiti minimi obbligatori richiesti per svolgere l’attività
di B&B:
a. il “servizio bagno” deve essere autonomo rispetto alle esigenze della
famiglia ospitante e comunque deve essere garantita la disponibilità di
almeno un bagno ogni due camere;
b. la superficie minima deve essere uguale o superiore a 8 metri
quadrati per le camere con un posto letto, a 12 metri quadrati per
le camere con due posti letto, con un incremento di superficie di 4
metri quadrati per ogni posto letto in più. Le presenti norme prevalgono
sui regolamenti edilizi e d’igiene comunali;
c. pulizia quotidiana dei locali negli orari comunicati al cliente dal
titolare o da persona da lui incaricata;
d. fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due
volte a settimana e a cambio dell’ospite;
e. fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
f. somministrazione, esclusivamente in uno degli spazi familiari
condivisi, della prima colazione, preferendo prodotti tipici e
tradizionali, meglio se biologici o contraddistinti da marchi di tutela
e/o di qualità. Nell’ambito della prima colazione possono essere offerti
in aggiunta - e chiaramente indicati -, altresì, alimenti tipici locali
elaborati con l’attenzione domestica normalmente in uso nel nucleo
familiare del gestore. In tale circostanza, vi è l’obbligo di comunicare
gli ingredienti utilizzati, avendo cura di sollecitare l’esplicitazione
di intolleranze e allergie alimentari.
Dalla lettura dell’allegato 1 si rileva che, la superficie delle camere
da letto, a differenza di quanto indicato dal D.M. 5.7.1975 sui locali
d’abitazione, anziché 9 mq. per la singola e 14 mq. per la doppia,
scendono rispettivamente a 8 mq. e 12 mq. Inoltre, per camere più ampie
è possibile aggiungere un posto letto ogni 4 mq. di superficie
disponibile. Tale regole prevalgono sui regolamenti edilizi e di igiene.
Differenze normative nell’attività di B&B e di affittacamere:
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