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SEMPLIFICAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI |
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estratto normativo e commento a
cura di Mario Esposito |
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Due diverse norme hanno
modificato da poco tempo gli adempimenti amministrativi relativi alla
presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico. La
prima norma riguarda le attività produttive (D.P.R. 227/2011) l’altra
gli edifici adibiti a civile abitazione nei Comuni che hanno proceduto
al coordinamento degli strumenti urbanistici (L. 106/2011). |
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D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227
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1. Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005. Le imprese attestano l'appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (omissis) …… |
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Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico |
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1. Sono escluse dall'obbligo di
presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4,
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità
elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti,
pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche,
culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti
balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano
manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata
documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo
8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà
di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di
cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove
non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2. |
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Allegato B Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1, D.P.R. 227/2011 1. Attività alberghiera. 2. Attività agro-turistica. 3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar). 4. Attività ricreative. 5. Attività turistica. 6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco. 7. Attività culturale. 8. Attività operanti nel settore dello spettacolo. 9. Palestre. 10. Stabilimenti balneari. 11. Agenzie di viaggio. 12. Sale da gioco. 13. Attività di supporto alle imprese. 14. Call center. 15. Attività di intermediazione monetaria. 16. Attività di intermediazione finanziaria. 17. Attività di intermediazione Immobiliare. 18. Attività di intermediazione Assicurativa. 19. Attività di informatica - software. 20. Attività di informatica - house. 21. Attività di informatica - internet point. 22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere). 23. Istituti di bellezza. 24. Estetica. 25. Centro massaggi e solarium. 26. Piercing e tatuaggi. 27. Laboratori veterinari. 28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca. 29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca. 31. Lavanderie e stirerie. 32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari. 33. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi. 34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati. 35. Laboratori artigianali per la produzione di pane. 36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti. 37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari. 38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione. 39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio. 40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria. 41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria. 42. Liuteria. 43. Laboratori di restauro artistico. 44. Riparazione di beni di consumo. 45. Ottici. 46. Fotografi. 47. Grafici. |
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Abitazioni Civili : l’ Autocertificazione asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la relazione acustica, nei Comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6, della L. 447/95. |
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L’art. 5 della Legge 12.7.2011,
n. 106 (disposizioni urgenti per l’economia), limitatamente agli edifici
adibiti a civile abitazione, prevede una semplificazione per la
documentazione da presentare ai fini del rilascio del Permesso di
Costruire, che consiste nell’autocertificazione asseverata da un tecnico
abilitato in sostituzione della relazione acustica. |
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Legge 12 luglio 2011, n. 106 |
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Art. 5 Costruzioni private |
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estratto dell’ Art. 6, comma
1, lett. b), L. 447/95 : |
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estratto dell’Art. 4, comma
1, lett. a), L. 447/95 : |
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estratto dell’Art.8, della L. 447/95 : 8. Disposizioni in materia di impatto acustico. 1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349 , ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 , e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti inconformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. 2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni; c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2. 3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell’esercizio dell’attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento. 4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. 5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 . |
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Conclusioni |
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